
L’articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001), dispone che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
Le circolari normo-operative che sono state emanate dall’INPS (circ. n. 29 del 30 gennaio 2002) e dall’INPDAP (circ. n. 75 del 27 dicembre 2001 e la successiva n. 36 del 8 luglio 2003) hanno dato indicazioni utili al fine di applicare la disposizione di legge.
In particolare la circolare dell’INPS, conferma i destinatari della norma (quindi lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento); conferma la maggiorazione di anzianità, consistente in due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni.
I contributi figurativi si riferiscono agli anni effettivamente lavorati in quanto invalido civile con percentuale superiore al 74% o in quanto sordomuto.
Successivamente, l’INPS ha emanato un’ulteriore circolare (circ. n. 92 del 16 maggio 2002) chiarendo l’espressione “invalidi per qualsiasi causa”. Riportiamo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che precisa che il riferimento alla percentuale del 74%, esclude implicitamente i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, per la cui concessione non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità. Invece, sempre in base al parere ministeriale, il beneficio andrà riconosciuto agli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74% accertato dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) o dall’IPSEMA, in quanto per tali categorie di assicurati è richiesta la percentualizzazione del grado di invalidità.
Per ottenere il beneficio in argomento è necessario presentare apposita richiesta da parte degli interessati, corredata di idonea documentazione rilasciata dalle competenti Commissioni mediche ASL per accertare la condizione sanitaria di invalidità civile e corredata del documento rilasciato dall’INAIL o dall’IPSEMA.
Per gli Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
